Governo, via libera ai decreti sulla Riforma del Terzo Settore
Il Consiglio dei Ministri, di venerdì 12 maggio, ha approvato le bozze preliminari dei decreti legislativi relativi all’ Impresa sociale, al 5 per mille e al “Codice del Terzo Settore”: una proposta che comprende ben 103 articoli e che interviene su tutti gli ambiti giuridici, fiscali e sociali degli enti di terzo settore. Ora la parola passa alla Conferenza Stato Regioni e alle Commissioni di Camera e Senato.
Chi sarà e chi potrà essere Ente di Terzo Settore?
L’articolo 4 (legge 106/2016) definisce esplicitamente come Enti del Terzo settore “le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore”.
I prossimi passi
- entro 30 giorni l’intesa: il Consiglio dei Ministri dovrà chiedere alla Conferenza unificata (Stato/Regioni/Comuni) un’intesa sui testi proposti;
- entro 30 giorni i pareri delle Commissioni: raggiunta l’intesa, le Commissioni competenti esprimono pareri obbligatori, ma non vincolanti, entro 30 giorni dall’invio del testo da parte del Consiglio dei Ministri
- approvazione definitiva dei testi: il Consiglio dei Ministri approva definitivamente i testi dei decreti legislativi
- I testi vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Quando i decreti saranno esecutivi
È opportuno precisare come all’articolo 100, comma 2 della bozza preliminare, si prevede che “fino all’operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali, che possono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.” E’ inoltre specificato che: “Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”.
Le associazioni sopra indicate avranno comunque a disposizione un anno per procedere all’adeguamento degli Statuti e, in seguito, all’iscrizione nel Registro Unico (dal momento della sua entrata in vigore). Nell’articolato è prevista la trasmigrazione dei dati degli enti che risultano iscritti ai registri speciali del Volontariato e della promozione sociale nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
I Centri di servizio
Dopo 20 anni dal decreto ministeriale del 1997 che ha consentito ai Centri di Servizio per il volontariato di iniziare ad operare, la normativa è rivista. Infatti, nell decreto legislativo sul Codice del Terzo settore, c’è una parte li riguarda. Le nuove disposizioni prevedono l’allargamento del raggio d’azione dei Centri ai volontari di tutti gli enti di Terzo settore; è sancito il principio delle “porte aperte”, grazie al quale nella governance dei Centri potranno partecipare gli enti di Terzo settore (pur garantendo la maggioranza dei voti nelle assemblee alle organizzazioni di volontariato (di cui alla legge 266/91); sono definiti i principali criteri per il nuovo accreditamento dei CSV e per il controllo del loro operato; sono stabiliti i criteri di incompatibilità tra la carica di presidente dei CSV e quelle in altre istituzioni pubbliche e private; per la prima volta è prevista la produzione di servizi e strumenti a carattere nazionale; è affermata l’importanza della continuità dell’azione dei CSV anche sotto il profilo del relativo finanziamento.