Lavoro occasionale: la nuova disciplina
L’Inps ha pubblicato, il 5 luglio con la circolare 107, una serie di chiarimenti sul lavoro occasionale (come previsto dall’articolo 54-bis del decreto legge 50/2017 introdotto in sede di conversione dalla legge 96/2017).
Con la nuova disciplina le prestazioni occasionali potranno essere utilizzate solo dalle aziende fino a 5 dipendenti con un tetto complessivo di 5000 euro annui (sia per il lavoratore che per il datore) e di 2500 euro per singolo lavoratore per le prestazioni rese a un singolo specifico datore.
Il dispositivo contrattuale è stato chiamato PrestO, acronimo di “Prestazione Occasionale”, e prevede una prestazione oraria non inferiore ai 9 euro netti, a cui vanno aggiunti i contributi a carico del datore pari al 33% del compenso e l’assicurazione contro gli infortuni. I crediti potranno essere acquistati solo tramite la piattaforma online Inps a partire dal 10 luglio 2017.
Il limite orario annuo previsto ammonta a 280 ore. I datori, infine, non potranno utilizzare PrestO nel caso in cui abbiano realizzato un contratto subordinato o di collaborazione nei sei mesi precedenti con il lavoratore.
Di seguito procedure, modalità e caratteristiche del Contratto di prestazione occasionale (Cpo) che potrà essere utilizzato dagli enti di Terzo settore.
LIMITI SOGGETTIVI
Non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione di lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ad esempio, se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente).
Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Analogo divieto opera nel caso in cui l’utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (art. 54-bis, comma 5). Nel computo dei lavoratori non si calcolano gli apprendisti.
LIMITI ECONOMICI
Questi i limiti economici riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro – art. 54-bis, comma 1, lett. a);
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro – art. 54-bis, comma 1, lett. b);
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro – art. 54-bis, comma 1, lett. c).
Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
I buoni lavoro potranno essere computati nella misura del 75% se sono utilizzati per retribuire lavoratori rientranti nelle seguenti categorie:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei o Sia, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal Rei), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
COMPENSI ED ONERI
La misura del compenso è fissata dalle parti, ma non può essere inferiore a 9 euro/ora nette per il prestatore cui va aggiunta la contribuzione alla Gestione separata Inps ivs del 33% e il premio assicurativo Inail del 3,5%. In relazione al compenso minimo orario di 9 euro, la misura dei predetti oneri è pari a 2,97 euro per Inps ivs e 0,32 per Inail.
Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misura dell’1 %.
Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a 36 euro anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della minima retribuzione oraria di 9 euro nette.
I compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Gli stessi sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
L’Inps provvede all’accreditamento alla Gestione Separata dei contributi previdenziali sulla posizione assicurativa del prestatore contestualmente all’erogazione del compenso nei confronti del prestatore medesimo.
LIMITI TEMPORALI
Come noto, la norma ha previsto un limite di 280 ore totali di prestazioni lavorative nell’arco dello stesso anno civile per ogni utilizzatore.
GESTIONE
Registrazione al portale Inps
La gestione delle prestazioni occasionali, inclusa l’erogazione del compenso ai prestatori, è supportata da un’apposita piattaforma telematica predisposta dall’Inps cui prestatori e utilizzatori devono registrarsi preventivamente fornendo le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi e l’Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l’Istituto provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito. Deve trattarsi di conto corrente o libretto postale intestato o cointestato al prestatore ovvero di carta di credito dotata di Iban e intestata al prestatore medesimo.
In caso di mancata indicazione dell’Iban, l’Inps provvede ad erogare il compenso mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane. In tal caso, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato, pari a € 2,60, sono a carico del prestatore e saranno trattenuti, da parte dell’Istituto, sul compenso spettante al prestatore. Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione per la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione.
Gli adempimenti di registrazione, da parte degli utilizzatori e dei prestatori, nonché di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolti:
- direttamente dall’utilizzatore/prestatore, attraverso l’accesso alla citata piattaforma telematica con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (pin Inps, credenziali Spid – Sistema Pubblico di Identità Digitale – o Cns – Carta Nazionale dei Servizi);
- avvalendosi dei servizi di contact center Inps, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso, è preliminarmente necessario che l’utente risulti in possesso delle credenziali personali (pin Inps, credenziali Spid o Cns).
Le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi possono essere altresì svolte:
- dagli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12;
- dagli enti di patronato di cui alla 30 marzo 2001, n. 152, esclusivamente per la registrazione del prestatore e tutti gli adempimenti relativi all’utilizzo del Libretto Famiglia da parte dell’utilizzatore e del prestatore.
Gli sviluppi della piattaforma informatica preordinati a consentire l’operatività di intermediari e patronati saranno resi disponibili entro il mese di luglio 2017.
Versamenti
Le modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali, ad assolvere ai relativi adempimenti di contribuzione obbligatoria e gli oneri di gestione sono:
- versamento a mezzo modello F24 Elementi identificativi (Elide), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia ovvero di Contratto di Prestazione Occasionale. In particolare, per il Contratto di prestazione occasionale (Cpo), i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale “CLOC”;
- strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti Inps attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore (pin Inps, Spid o Cns). Il pagamento tramite il servizio suddetto sarà possibile entro il mese di luglio 2017.
A seconda della forma di pagamento, le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasioni ed assolvere agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni dall’operazione di versamento.
Per il Contratto di prestazione occasionale, la misura dei versamenti è individuata dall’utilizzatore. Ogni pagamento alimenta il portafoglio virtuale dell’utilizzatore del Contratto di prestazione occasionale.
La trattenuta delle somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali, nella misura prevista per ogni tipologia di prestazione occasionale, è effettuata al momento dell’acquisizione della comunicazione di prestazione lavorativa tramite la piattaforma informatica Inps. Nel Contratto di prestazione occasionale, in caso di revoca della dichiarazione andata a buon fine, l’importo sarà riaccreditato nel portafoglio virtuale dell’utilizzatore.
Comunicazioni obbligatorie
Allo scopo di semplificare gli adempimenti informativi del Contratto di prestazione occasionale, salvaguardando l’esigenza di disporre delle informazioni afferenti l’attività lavorativa prima del suo svolgimento, il Legislatore ha inteso integrare nell’ambito di un’unica comunicazione gli obblighi di informazione preventiva e di rendicontazione della prestazione lavorativa.
A tal fine, almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica Inps o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’Inps, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:
- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
- il settore di impiego del prestatore;
- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura Inps, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.
Nel caso in cui il prestatore, all’atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in una delle categorie previste dall’art. 54-bis, comma 8, del d.l. n. 50/2017 (titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità; studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, con meno di venticinque anni di età; persona disoccupata, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; percettore di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione – Rei o Sia che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal Rei, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito) l’utilizzatore, nell’ambito della predetta comunicazione, ne fornisce apposita dichiarazione.
Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica Inps, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. Si sottolinea che detto termine si riferisce alla data di svolgimento della prestazione lavorativa giornaliera.
Una volta decorso il terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione, l’Inps procede pertanto ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell’ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini ivs e Inail, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.
Allo scopo di favorire l’approntamento di ogni forma di tutela nei confronti del lavoratore, la piattaforma telematica Inps supporta:
- l’invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (sms) e MyInps, della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore preventivamente allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l’indicazione dei termini generali della medesima;
- l’invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (sms) e MyInps, della eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore in caso di mancato svolgimento della prestazione lavorativa. In tal caso, qualora la comunicazione di revoca sia stata resa a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente svolta, il lavoratore, sempre entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione, avvalendosi della procedura telematica Inps, può comunicare l’avvenuto svolgimento della prestazione, con il conseguente diritto all’accredito del compenso ed alla valorizzazione della posizione assicurativa;
- la conferma, da parte del prestatore o dell’utilizzatore, dell’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, che potrà essere effettuata al termine della prestazione giornaliera medesima attraverso le funzionalità della procedura telematica Inps. Una volta comunicato l’avvenuto svolgimento della prestazione, la procedura non consente all’utilizzatore la trasmissione di revoca riferita alla stessa prestazione lavorativa. La conferma dell’avvenuto svolgimento sarà disponibile finché la prestazione diventa irrevocabile (entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione). Trascorso tale termine la conferma non è più disponibile.
Inps e Ispettorato Nazionale del Lavoro faranno controlli automatici sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni inserite in procedura, sulla base di indicatori di rischio calcolati in funzione della frequenza di ricorso alla revoca della dichiarazione da parte dell’utilizzatore. A fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l’avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell’utilizzatore determina l’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero.
SANZIONI
Le disposizioni normative prevedono che, nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi di importo di 2.500 euro per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore – o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’Inps delle prestazioni da effettuarsi ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14 dell’art. 54-bis, del d.l. n. 50/2017, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.
(Fonte: Infocontinua Terzo Settore)