Obblighi assicurativi e novità per i volontari secondo la Riforma del Terzo settore
Il Codice del Terzo settore ha definito le caratteristiche principali dell’attività di volontariato: la totale gratuità dell’opera del volontario; la regolamentazione del rimborso delle spese e l’incompatibilità con forme di prestazione retribuita. Ma ancora più attenzione meritano le novità introdotte sulla figura del volontario nei primi due commi dell’articolo 17. Per la prima volta nella legislazione italiana, il volontario non viene considerato tale solo in funzione della sua adesione a un’organizzazione di volontariato (l.266/91) ma anche come “persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà (117/2017, art. 17, comma 2).
Siamo di fronte ad un riconoscimento normativo del volontario e dell’attività da esso svolta nell’intera società civile, con un allargamento dei confini del suo operato a tutto il nuovo mondo degli enti del Terzo settore (Ets) così come previsti dalla nuova normativa. In questa fase di completamento della Riforma e in assenza del Registro Unico del Terzo settore, ricordiamo che nel novero degli enti del Terzo settore figurano le Associazioni di promozione sociale, le Organizzazioni di volontariato e le Onlus di opzione, cioè quelle iscritte all’Anagrafe Unica del’Agenzia delle Entrate, che, entro il 3 agosto 2019, dovranno scegliere se essere Ets.
Obblighi assicurativi per i volontari che operano negli Enti di Terzo settore
Per tutelare l’azione di volontariato e l’interesse generale a cui risponde, il Codice del Terzo settore – analogamente a quanto era previsto per le Odv dalla legge 266/91 – obbliga gli Enti di Terzo settore a predisporre, per i volontari che svolgono attività in forma non occasionale, un registro dei volontari (art. 17, c. 1, D.lgs 117/17). Mentre gli Ets che si avvalgono di volontari sia occasionali che non occasionali hanno l’obbligo di “assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi” (articolo 18, comma 1, D.lgs 117/17). Quindi il Codice del Terzo settore prevede l’iscrizione nel registro solamente dei volontari degli Ets non occasionali e, invece, la copertura assicurativa per i tutti i volontari degli Ets sia occasionali che non occasionali (comma 6 dell’art. 17). Qui troviamo un’inedita definizione in senso esclusivo: non può ritenersi volontario quell’associato che “occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni”. Vale a dire che chi opera all’interno di un’organizzazione in modo gratuito e spontaneo ma unicamente in supporto all’attività degli organi sociali e in modo discontinuo, non è un volontario.
Inoltre, la copertura assicurativa è “elemento essenziale” (art. 18, c.2, D.lgs 117/17) delle convenzioni tra Ets e amministrazioni pubbliche, con oneri a carico delle ultime. L’articolo 18, inoltre, prevede un apposito Decreto Ministeriale (mai pubblicato e il cui termine di approvazione è scaduto) con cui saranno individuati i meccanismi assicurativi semplificati, anche attraverso polizze numeriche, e regolate le caratteristiche del registro e le forme di controllo.
Al di là di questi vincoli normativi, quando si decide di realizzare un progetto o un servizio che coinvolga volontari è necessario pensare quali saranno le responsabilità a cui si può essere chiamati a rispondere. Questa attenzione è richiesta anche dalla necessità di rapportarsi come “buon padre di famiglia” nel rapporto con i propri volontari e verso chi si relaziona alla propria organizzazione.
Indicazioni di sintesi
- in assenza del Registro Unico del Terzo settore, nel novero degli enti del Terzo settore figurano: Aps, Odv e le Onlus di opzione;
- a partire dal 3 agosto 2017, per i volontari che operano in questi enti deve essere applicato quanto previsto dalla norma e cioè gli obblighi assicurativi e di tenuta del registro dei volontari;
- per le Organizzazioni di volontariato non ci sono cambiamenti rispetto al passato, poiché la legge 266/91 prevedeva già questi adempimenti nella gestione dei volontari:
- Associazioni di promozione sociale e Onlus di opzione invece per la prima volta sono obbligate a rispettare gli adempimenti assicurativi previsti.
In attesa del Decreto Ministeriale che interverrà nel merito delle coperture assicurative e su come realizzare e utilizzare il registro dei volontari, il nostro consiglio è di attenersi al principio di tutela, procedendo in analogia con il Decreto Ministeriale del 14 febbraio 1992 che, per determinare i volontari soggetti all’assicurazione, regolava la tenuta del registro volontari delle Odv prevedendo la loro identificazione anagrafica e in relazione al periodo di attività svolta nell’organizzazione.
Per qualsiasi informazione sugli adempimenti assicurativi rivolgersi all’Infopoint assicurare di Ciessevi-Fare Non Profit telefonando al numero 02.45475873 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 13.00, oppure scrivere una e-mail a: farenonprofit@ciessevi.org