Obblighi e tutele dei volontari: la parola all’avvocato
Dai piccoli gruppi volontari alle grandi imprese sociali, il Codice del Terzo settore, ha pensato anche a tutelare i volontari contro i possibili rischi causati dall’attività. Per capire come devono comportarsi i “futuri enti di Terzo settore” in questo periodo transitorio, abbiamo chiesto a Nataniele Gennari, avvocato ed esperto di responsabilità e privacy per enti non profit, di chiarirci alcuni aspetti.
Quali sono le novità introdotte dal Codice del Terzo settore sugli obblighi assicurativi per gli enti di Terzo settore?
Il decreto legislativo 117/2017 rivede la figura del volontario ampliando i confini del suo operato all’intero mondo degli enti di Terzo settore (Ets) così come previsti dalla nuova normativa. Un passo in avanti perché, per la prima volta nella legislazione italiana, il volontario non viene considerato tale solo in funzione della sua adesione a un’organizzazione di volontariato, così come previsto dalla legge 266 del 1991, ma anche come persona che, come scritto dal legislatore “per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Quindi gli enti che devono adeguarsi a questo nuovo adempimento quali sono, in particolare rispetto al passato?
Tutti gli enti di Terzo settore che hanno volontari, ma in questo momento di transizione, visto che il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) non è ancora attivo, la norma è comunque subito esecutiva per le associazioni di promozione sociale – iscritte ai registri – e le Onlus – iscritte all’anagrafe unica dell’Agenzia delle Entrate – che, per la prima volta, per effetto di una legge, sono obbligate ad assicurare i propri volontari. Mentre le organizzazioni di volontariato – iscritte ai registri – già dovevano osservare quest’obbligo previsto dalla legge.
Qual è la “ratio” di questo adempimento e cosa prevede?
Il Codice del Terzo settore obbliga gli enti di Terzo settore a predisporre, per i volontari che svolgono attività in forma non occasionale, un registro dei volontari, così com’era previsto nella legge 266 del ’91, e tutti i volontari devono essere assicurati, sempre dall’ente ove operano, “contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Quali sono invece le caratteristiche che dovranno avere queste polizze?
Il Codice del Terzo settore prevede la pubblicazione di Decreto Ministeriale che individua meccanismi assicurativi semplificati, anche attraverso polizze numeriche, e forme di controllo. Purtroppo il decreto non è stato ancora pubblicato e anche per questo aspetto siamo in una fase transitoria. Ma al di là di questi vincoli normativi, quando un ente decide di realizzare un progetto o un servizio che coinvolga volontari è necessario che si interroghi sulle responsabilità a cui può essere chiamato a rispondere. Questa attenzione è auspicabile se consideriamo la necessità di rapportarsi con i propri volontari e verso chi si relaziona alla propria organizzazione come “buon padre di famiglia.
Quali sono, secondo lei, i passi da compiere in questo periodo transitorio?
In attesa del Registro Unico del Terzo settore, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in una nota del dicembre 2017, ha chiarito come gestire il periodo transitorio che porterà alla piena applicazione del nuovo Codice del Terzo Settore. Tra le disposizioni applicabili rientrano nel novero degli enti del Terzo settore le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e le Onlus di opzione. Quindi a partire dal 3 agosto 2017, per i volontari che operano in questi enti deve essere applicato quanto previsto dalla norma e cioè gli obblighi assicurativi e di tenuta del registro dei volontari. Per le organizzazioni di volontariato non ci sono cambiamenti rispetto al passato, poiché la legge 266/91 prevedeva già questi adempimenti nella gestione dei volontari. Mentre le associazioni di promozione sociale e Onlus di opzione, per la prima volta sono obbligate a rispettare gli adempimenti assicurativi previsti.
Informazioni
Fare Non Profit – tel. 02. 45475857 (lun-ven, ore 14-19) – email: farenonprofit.milano@csvlombardia.it