Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto sul nuovo 5 per mille
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo sul 5 per mille collegato alla Riforma del Terzo settore. Di seguito le principali novità.
I beneficiari e le soglie di contributo
Confermati i beneficiari degli ultimi cinque anni. Gli enti che riceveranno il 5 per mille saranno quindi: quelli già iscritti al primo elenco, quelli che si occupano di ricerca scientifica e ricerca sanitaria, quelli che operano a sostegno delle attività sociali dei Comuni e delle associazioni sportive dilettantistiche oltre che delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
Le modalità e i termini per l’accesso al 5 per mille per la formazione e la pubblicazione dell’elenco permanente degli iscritti saranno inclusi in un altro decreto, questa volta un Dpcm, che dovrà essere adottato entro i prossimi 120 giorni; si prevede che in questo settore le norme ricalcheranno sostanzialmente la prassi degli ultimi due anni (elenco permanente cui si rimane iscritti salvo cataclismi).
Novità più significativa sarà il futuro Dpcm che dovrà stabilire «l’importo minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti» e «le modalità di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti».
Tempi più stretti
Come preannunciato dal Sottosegretario Bobba, il futuro Dpcm conterrà, anche, le modalità per il pagamento del 5 per mille e soprattutto i termini entro i quali i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate, «al fine di consentirne l’erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno».
I ministeri, inoltre, avranno l’obbligo di pubblicare online gli elenchi dei beneficiari entro 90 dall’erogazione delle somme insieme al link sul sito web del beneficiario dove verrà pubblicato il rendiconto.
Trasparenza e pubblicità
Il nuovo decreto conferma il divieto, da parte dei beneficiari, di poter utilizzare il contributo ricevuto per campagne di sensibilizzazione e pubblicità sul 5 per mille stesso.
Confermato anche il tema della trasparenza: come in precedenza, i beneficiari devono redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e inviarlo al ministero competente entro 30 giorni, accompagnato da una relazione illustrativa.
La novità è rappresentata dall’obbligo di pubblicare anche gli importi e il rendiconto sul proprio sito entro 30 giorni, dandone comunicazione all’amministrazione entro i successivi sette giorni. In caso di mancata comunicazione per il beneficiario scatteranno sanzioni: «l’amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni, e in caso di inerzia provvede all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25 per cento del contributo percepito, i cui proventi affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato».