Quando rinviare il Modello Eas all’Agenzia delle Entrate
Le associazioni – tenute alla compilazione del Modello Eas – che modificano alcune tipologie di dati (presenti nel modello) sono obbligate a presentarlo nuovamente, con le variazioni intervenute, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Nelle Istruzioni allegate al Modello, l’Agenzia rileva che in sede di rinvio successivo del modello, è necessario comunque compilare la dichiarazione in ogni sua parte.
Non devono essere comunicate le variazioni relative ai seguenti dati:
- modifica del dati anagrafici dell’ente e/o del rappre-sentante legale nel caso in cui siano già stati comu-nicati attraverso i modelli AA5/6 (per i soggetti non titolari di partita IVA) e AA7/8 (per i soggetti titolari di partita IVA); cfr Risoluzione 125/2011;
- ammontare dei contributi pubblici ricevuti (dichiarazi-one n. 31);
- ammontare delle erogazioni liberali ricevute (dichi-arazione 30);
- numero dei soci e/o associati dell’ente associativo (di-chiarazione n. 24);
- ammontare delle entrate (dichiarazione n.23);
- costo sostenuto per messaggi pubblicitari (dichiarazi-one n.21);
- il solo ammontare dei proventi per attività di spon-sorizzazione o pubblicità percepiti occasionalmente o abitualmente (ultima parte della dichiarazione n.20);
- numero e giorni per l’organizzazione di manifestazioni di raccolta fondi (dichiarazione n.33).