Vidimazione del registro dei volontari obbligatoria per Ets
Sono molte le associazioni che, in questi mesi, hanno chiesto ai Centri di servizio per il volontariato, informazioni sull’obbligo o meno di tenere un registro dei volontari vidimato. In assenza di una specifica previsione da parte del Codice del Terzo settore, per avere informazioni precise sulla questione è stato chiesto un parere al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
La Direzione Generale del Terzo settore, con la nota del 28 maggio 2021, ha risposto che la vidimazione è necessaria. Infatti, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’industria, commercio e artigianato del 14 febbraio 1992, è obbligatoria l’istituzione di un registro dei volontari con le relative caratteristiche tra cui: la numerazione progressiva delle pagine, la bollatura in ogni pagina nonché l’apposizione della dichiarazione da parte dell’autorità che aveva bollato le pagine, circa il numero complessivo delle stesse. Inoltre, con l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore, l’obbligo di tenuta del registro dei volontari si estende a tutti gli enti del Terzo settore (Ets) che si avvalgono di volontari non occasionali.
Per gli Ets il registro dei volontari continua a dover prevedere la numerazione progressiva e la bollatura delle pagine e la dichiarazione da parte dell’autorità del numero delle pagine di cui è composto.
Per quanto riguarda ulteriori specifiche, occorre attendere l’emanazione del nuovo Decreto ministeriale previsto dall’articolo 18 comma 2 del Codice del Terzo settore in tema di obblighi assicurativi, testo che la Direzione generale del ministero annuncia essere in fase di completamento.
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