La pubblicazione degli schemi di bilancio per gli Enti del Terzo Settore introduce dei modelli di rendicontazione economica obbligatori a partire dall’esercizio economico 2021 per tutti gli Enti del Terzo settore (ETS) che si iscriveranno al relativo Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), indipendentemente dalla tipologia giuridica e dalla natura fiscale.

Le indicazioni per gli ETS non commerciali

Dai 220.000 € l’anno in su?

Gli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000,00 euro devono redigere un bilancio di esercizio secondo il principio di competenza, formato da:

Sotto i 220.000 € l’anno?

Gli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro possono predisporre un bilancio in forma di:

In entrambi i casi, il riferimento è al volume di ricavi, proventi o entrate comunque denominate conseguiti come risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente. Per quanto concerne i bilanci redatti secondo il principio di cassa occorre escludere le entrate relative a disinvestimenti (alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni).

Gli schemi devono essere considerati come schemi “fissi”; tuttavia per favorire la chiarezza del bilancio è possibile:

  • suddividere le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto, senza eliminare la voce complessiva e l’importo corrispondente;
  • raggruppare le citate voci quando è irrilevante o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio;
  • per gli enti che presentano voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi, eliminare dette voci;
  • aggiungere voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto.

Eventuali raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio devono risultare esplicitati nella relazione di missione.

Normativa

Le principali norme in costante aggiornamento con le indicazioni del Governo


Bilancio economico per ODV e APS trasmigrate: deposito entro 90 giorni dall’iscrizione al RUNTS
Nota del 5 aprile 2022 N. 5941 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Approfondimenti

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Scheda adempimenti per le organizzazioni
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Strumenti e schede tematiche

Strumenti, schede, guide ed elaborati per comprendere e applicare la normativa

Vademecum contributi pubblici

Vademecum 5X1000

Vademecum fatturazione elettronica

Glossario delle voci schemi di bilancio

Esempio scheda rendicontazione raccolta pubblica di fondi

Esempio scheda di rendicontazione contributi pubblici

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I servizi di supporto dei CSV
Hai bisogno di aiuto? Contatta il CSV attivo nel tuo territorio per richiedere un supporto!

Il servizio si svolge nella forma di seminario formativo (della durata di un incontro), condotto da dottori Commercialisti esperti di Terzo Settore che illustrano i contenuti dei nuovi schemi di bilancio e le modalità di compilazione dei relativi modelli ministeriali. La partecipazione al seminario darà diritto ad un’ora di consulenza gratuita per costruire il proprio piano dei conti, da svolgersi obbligatoriamente entro 2 mesi dalla data del seminario stesso. Tutti i dettagli del servizio

Contatti: consulenza.bergamo@csvlombardia.it

Il CSV di Brescia, oltre ad accompagnare gli Enti del Terzo Settore con interventi consulenziali e formativi specifici in risposta alle richieste delle organizzazioni, offre anche un servizio di tenuta della contabilità. Le associazioni vengono seguite passo passo sulle normative in materia di fiscalità, compresa la redazione e la consegna della documentazione per la creazione a fine esercizio del bilancio consuntivo e preventivo. Il costo del servizio comprende ogni tipo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, pagamenti tramite F24, Certificazioni Uniche e dichiarazioni derivanti dalle attività dell’associazione.

Contatti:  Tel 0302284900 | brescia@csvlombardia.itservice.bs@csvlombardia.it

Il CSV realizza una serie di servizi per accompagnare le organizzazioni nel percorso di adozione dei nuovi schemi, tenendo conto delle specificità degli enti e avvalendosi di strumenti per facilitare la gestione contabile, finanziaria e sociale delle risorse: 1) accompagnamento standard alla redazione del rendiconto di cassa per OdV, APS e ONLUS, 2) accompagnamento standard alla redazione del bilancio per OdV, APS e ONLUS, 3) accompagnamento personalizzato. Tutti i dettagli del servizio

Contatti: Tel 0245475857 | farenonprofit.milano@csvlombardia.it

Il CSV attiva interventi consulenziali e formativi specifici in risposta alle richieste delle organizzazioni, fornendo gli strumenti necessari affinché possano agire in autonomia e attivarsi per rispondere al bisogno incontrato.

Contatti: clicca qui

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Si tratta consulenze formative in piccolo gruppo per esaminare i principi di redazione del rendiconto economico per principio di cassa secondo il Modello D dei nuovi schemi di bilancio per ETS. Si può richiedere il servizio dalla sezione “Consulenza” della piattaforma MyCSV alla quale occorre registrarsi come ente

Pagina descrittiva del servizio: clicca qui

Il servizio di supporto è attivo sulle quattro province; un operatore di riferimento vi ricontatterà a seguito della richiesta inviata per E-mail ai contatti seguenti.

Contatti: organizzazioni.sud@csvlombardia.it

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Approfondisci la normativa

Il D.lgs. 117/17 – Codice del Terzo settore esamina gli obblighi e gli adempimenti concernenti la redazione del bilancio da parte degli ETS iscritti al RUNTS nell’art. 13 “Scritture contabili e bilancio” e in particolare al comma 4 prevede che sia il bilancio di esercizio che il rendiconto di cassa debbano essere redatti in conformità alla modulistica definita in un decreto apposito.

Art. 13 del Codice del Terzo Settore

1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.
4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile.
5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile.
6. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo, ha quindi emanato il Decreto Ministeriale del 5 marzo 2020 pubblicato in gazzetta ufficiale al n. 102 del 18/04/2020, con cui, oltre che definire la modulistica da utilizzare a far data dal 2022 (quindi sull’esercizio 2021), ha previsto indicazioni minime sul bilancio da redigere per gli ETS che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.

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ETS in forma di impresa commerciale

Gli Enti del Terzo Settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile, e devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, oltre a dover tenere le scritture contabili previste dagli articoli. 14-17 del D.P.R. 600/1973, come previsto dal comma 4 dell’art. 13 del D.Lgs 117/2017.
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