5 per mille e impresa sociale: pubblicati i decreti. Scopri le novità
Pubblicati in due giorni, rispettivamente nei numeri 166 del 18 luglio e 167 del 19 luglio, il decreto legislativo sulla Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (DL 3 luglio 2017, n°111) e il decreto legislativo Revisione della disciplina in materia di impresa sociale (DL 3 luglio 2017, n°112), entrambi collegati alla Riforma del Terzo settore.
Analizziamo qui il decreto relativo al 5 per mille.
Restano invariati i beneficiari del dispositivo:
– enti del volontariato (Onlus di opzione, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, ONG, Cooperative sociali, Fondazioni e associazioni riconosciute che operano nei settori propri delle Onlus)
– ricerca scientifica e dell’università;
– attività sociali svolte dal comune di residenza
– associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale
– attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici
E’ demandato a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 120 giorni:
– la regolamentazione dell’accesso al 5 per mille per la formazione e la pubblicazione e l’aggiornamento dell’elenco permanente degli iscritti;
– le modalità e le tempistiche di pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi;
– i criteri di riparto della quota del cinque per mille, con la specifica della soglia di importo minimo sotto cui non ci sarà l’erogazione del contributo e le modalità di riparto delle scelte senza indicazione del codice fiscale dell’ente;
– le modalità di pagamento del 5 per mille.
Tutti i beneficiari (e non, come ora, solo coloro i quali ricevono più di 20000 euro) hanno l’obbligo di redigere, entro un anno dalla ricezione del 5 per mille, rendiconto e relazione illustrativa che dettagli la destinazione e l’utilizzo della somma ricevuta; entro i successivi trenta giorni essi dovranno essere trasmessi all’amministrazione pubblica e resi disponibili sul proprio sito web.
Infine, confermato il divieto di destinazione del contributo ricevuto a campagne di sensibilizzazione e pubblicità relative al 5 per mille stesso.
Fonte: infocontinuaterzosettore.it