Modello Eas: comunicazione entro il 31 marzo delle variazioni dei dati
Le associazioni tenute alla compilazione del Modello Eas che, nel corso dell’anno 2017, hanno registrato la variazione di alcune tipologie di dati inseriti nel modello, sono tenute a presentarlo nuovamente, con le variazioni intervenute, entro il 31 marzo.
Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica (direttamente da parte dell’ente associativo, se ha accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o avvalendosi di un intermediario abilitato come Caf e commercialisti) e compilato in ogni sua parte.
Ricordiamo che non è necessario inviare nuovamente l’Eas qualora le modifiche riguardino esclusivamente i seguenti dati:
- modifica del dati anagrafici dell’ente e/o del rappresentante legale nel caso in cui siano già stati comunicati attraverso i modelli AA5/6 (per i soggetti non titolari di partita IVA) e AA7/8 (per i soggetti titolari di partita IVA);
- ammontare dei contributi pubblici ricevuti (domanda 31);
- ammontare delle erogazioni liberali ricevute (domanda 30);
- numero dei soci e/o associati dell’ente associativo (domanda 24);
- ammontare delle entrate (domanda 23);
- costo sostenuto per messaggi pubblicitari (domanda 21);
- il solo ammontare dei proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità percepiti occasionalmente o abitualmente (domanda 20);
- numero e giorni per l’organizzazione di manifestazioni di raccolta fondi (nella domanda 33).
Cos’è il Modello Eas?
Il 2 settembre 2009 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento con cui è stato approvato il Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi – Modello EAS (art. 30 del DL185/08 convertito in Legge 2/09).
Gli enti associativi che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell’articolo 148 del DPR 917/86 (TUIR – Testo Unico Imposte sui Redditi) e nell’art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972 (Legge Iva), hanno l’obbligo di comunicare telematicamente tramite il Modello EAS i dati rilevanti ai fini fiscali.
Chi riguarda
Il provvedimento riguarda tutte le associazioni o le società sportive dilettantistiche che:
- richiedano agli associati la quota associativa, e / o
- pongano in essere uno scambio di natura economica con i propri associati offrendo loro beni o servizi verso corrispettivo.
Il Modello EAS per gli enti associativi appena costituiti: invio entro 60 giorni
Il modello EAS deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione, esclusivamente per via telematica, attraverso due modi alternativi:
- direttamente da parte dell’ente associativo se ha accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
- avvalendosi di un intermediario abilitato dall’Agenzia delle Entrate (professionista del settore tributario, Caf).
È possibile scaricare il modello EAS gratuitamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
Gli enti associativi che non invieranno il Modello EAS non potranno più godere delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi e tutte le attività di incasso quote sociali e di vendita di beni e servizi ai soci avranno natura commerciale.
Per sapere di più sul modello EAS e i relativi adempimenti scarica l’Instant book (di Ciessevi Milano)